Statuto dell’Associazione di volontariato Voglia di Vivere
TITOLO I
Denominazione- sede- durata
Art.1
È costituita in base alla legge numero 266\ non con sede in Calimera Calabra di San Calogero VV in Via Rione case ises n 14,L’associazione di volontariato denominata voglia di vivere .
Associazione pertanto chiede Di beneficiare delle agevolazioni di cui l’articolo 8 della succitata legge. potranno essere istituite, in Italia o all’estero, sedi secondarie, filiali, sezioni e quant’altro occorra per il conseguimento degli scopi dell’associazione.
l’associazione non ha scopi di lucro e ha Durata illimitata.
TITOLO II
SCOPO—OGGETTO
Art, 2 L’associazione non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguitare esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psitiche, economiche familiari.L’associazione si potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie
Art. 3 L’associazione voglia di vivere altresì denominata MVDV ha sede in Calimera Calabra comune di San Calogero VV in via Rione case ises n.14
TITOLO III
S O C I
Art. 4 Il numero dei soci e illimitato ed hanno tutti gli stessi diritti e doveri. possono essere soci dell’associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividono gli scopi e si impegnano a realizzarli. è esclusa la temporaneità dell’associazione alla vita associativa
Art. 5 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio direttivo domanda scritta, Impegnandosi ad attenersi al presente statuto e dal osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione.
Art 6 I soci sono obbligati a versare il contributo associativo stabilito in funzione dei programmi di attività, fisso indipendentemente dalla data di richiesta o di ammissione a socio è valido fino alla fine dell’anno solare in corso, tale quota sarà determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del consiglio direttivo entro il mese di novembre e dovrà essere versata nel corso del mese di dicembre precedentemente la validità della quota associativa stessa
le quote associative non sono trasmissibili ne rivalutabili.
TITOLO IV
RECESSO – ESCLUSIONE
Art, 7 ,La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o causa di morte.
Art 8 L’esclusione salate riparata dal consiglio direttivo nei confronti del socio
- : che non ottempera alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle di liberalizzazione legalmente adottate dagli organi dell’associazione
- che si renda moroso nel versamento del contributo annuale
- che svolga utenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’associazione
- che in qualunque modo arrechi danni gravi anche morali all’associazione
Art, 9 Le deliberazioni prese in materia di, recesso decadenza ed esclusione debbono Essere comunicati ai soci destinatari mediante lettera. i soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato
TITOLO V
FONDO COMUNE
– Il fondo comune è costituito dai contributi associati, da eventuali oblazioni, contributi e liberalità che pervenissero all’associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione.
il fondo comune non è mai Ripartibile, anche in modo indiretto, Salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, fra i soci durante la vita dell’associazione ne all’atto del suo scioglimento
ESERCIZIO SOCIALE
– L’esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 di ogni anno. entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il consiglio direttivo deve Predisporre il bilancio che deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
TITOLO VI
ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’associazione
l’assemblea dei soci
il consiglio direttivo
Il presidente
il collegio dei revisori dei conti
ASSEMBLEA DEI SOCI
– Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie
– la loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affliggersi nel locale della sede almeno 8 giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo – sede oppure altrove, È l’orario della prima e della seconda convocazione
– L’assemblea ordinaria;
– Approva il bilancio consuntivo
– Procede alla nomina delle cariche sociali
delibera su tutti gli altri oggetti attinenti Alla gestione dell’associazione riservati alla sua compresenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo
– approva gli eventuali regolamenti Essa ha luogo ameno una volta all’anno entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, l’assemblea si riunisce Inoltre quante volte consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne Sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio dei revisori dei conti o da almeno un quinto degli associati. in questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data richiesta
– l’assemblea, di norma, è considerata straordinaria Quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo svolgimento dell’associazione nominando i liquidatori.
in prima convocazione l’assemblea, si straordinaria,È regolarmente costituita Qualunque sia il numero degli associati intervenuti. nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni. Non sono ammesse deleghe.
le delibere dell’assemblea sono valide, a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
– L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. la nomina del segretario è fatta dal presidente dell’assemblea stessa
consiglio direttivo
– Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 21 membri scelti fra gli associati
i componenti del consiglio restano in carica fino a 3 anni e sono rieleggibili
il nel il è vicepresidente e potrà eleggere il segretario ed il cassiere
le direttivo.
le funzioni dei membri del consiglio direttivo sono del tutto gratuite, ad esclusione dei rimborsi delle spese sostenute nell’interesse dell’associazione
il consiglio direttivo e convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia Una materia su cui deliberare, oppure quando mi si è fatta domanda da almeno la metà dei membri, con arrotondamento all’unità Superiore. la convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno 8 giorni prima dell’adunanza le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza assoluta dei voti
Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione
spetta pertanto Fra l’altro a titolo esemplificativo al consiglio
curare l’esecuzione delle delibere assembleari
redigere il bilancio consecutivo
compilare i regolamenti interni
stipulare Tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale
deliberare circa l’ammissione il recesso e l’esclusione degli associati
nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell’associazione
– In caso di mancanza di uno o più componenti del consiglio provvede a sostituirli tramite cooptazione, con deliberazione approvata anche dal Consiglio dei revisori dei conti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
PRESIDENTE
– Viene eletto dal consiglio direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell’associazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vicepresidente
TITOLO VII
IL COLLEGIO DEI REVISORI
– Il collegio dei revisori dei conti, se è Eletto, si compone di tre membri effettivi e due supplenti
il collegio dei revisori ha il compito di verificare Periodicamente la contabilità, la cassa e l’inventario dei beni mobili ed immobili, di esaminare e di controllare il bilancio consuntivo, di redigere la relazione di presentazione dei bilanci dell’assemblea, di controllare la corretta deliberazione delle leggi e dei deliberati.
nel caso che venga a mancare, Per qualsiasi motivo, il membro effettivo subentrerà il supplente più anziano di età. le riunioni collegiali così come le verifiche debbono essere verbalizzate e trascritte nel libro dei verbali dei revisori dei conti che deve essere custodito a cura del collegio stesso. il collegio dei revisori dei conti convoca il consiglio direttivo su questioni di competenza.
TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell’associazione, l’assemblea determinerà le modalità della liquidazione. nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci determinandone i poteri. Patrimonio dell’associazione verrà devoluto dopo aver sentito l’organismo di controllo di cui la legge del 23 dicembre 1996 n 662 articolo 3 comma 190
ad altra associazione di volontariato salvo diversa destinazione imposta dalla legge
TITOLO IX
- CAUSA ARBITRALE NORME FINALI
- Ogni eventuale controversia comunque relativa ai presenti i patti sociali- comprese quelle inerenti a loro interpretazione esecuzione e validità- che non fosse possibile comporre direttamente fra le parti in via Bonaria definizione, sarà sottoposta a arbitri purché riguardano cause attinenti al rapporto sociale non riservate per legge alla competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria. a questi effetti la parte che desidera sottoporre la controversia ad arbitrato ne informerà l’altra con comunicazione contenente anche il nome dell’ arbitro designato. Nel caso che L’altra parte non proceda alla designazione del suo arbitro entro i 15 giorni successivi o nel caso che gli arbitri non procedano a designare il terzo arbitro entro 15 giorni dalla designazione del secondo di essi, le designazioni saranno effettuate dal Presidente del tribunale ove ha sede la società e distanza dalle parte più diligente. la stessa procedura sarà applicata nel caso in cui uno degli arbitri rassegne suo mandato o comunque non possa continuare nel suo ufficio. gli arbitri, qua e mandatari a transigere decideranno secondo equità e senza formalità di procedura, Salvo Beninteso Il rispetto del contraddittorio e la relativa decisione, anche se resa e sottoscritta a maggioranza, costituirà stipulazione vincolante e definitiva delle parti Le regole dell’ arbitrato Libero. il collegio arbitrale, che determinerà anche i costi dell’ arbitrato e la relativa attribuzione, comunicherà la sua decisione alle parti entro 60 giorni dalla data in cui il collegio medesimo sarà completato, Salvo proroga richiesta da entrambe le parti o disposta dal collegio stesso per un periodo non superiore a 30 giorni
- fermo resta l’impegno delle parti a dare immediata e spontanea esecuzione alla decisione arbitrale
- Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono,in quanto applicabili,le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti,
Presidente COSIMO LIMARDO